Regolamento I.C.I.

Comune di Floresta

Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore:
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento ICI
N° articoli: 14


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Art. 1 .- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

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Art. 2 .- IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'esenzione di cui all'art.7,comma 1., lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore

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Art. 3 .- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 3 dell'art 5 del decreto legislativo n. 504 dei 30 dicembre 1992, non si da luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dal comune ai sensi dei comma 1, lettera g) dell'art 59 del decreto legislativo n. 446 del 13 dicembre 1997.

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Art. 4 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'imposta del 50 per cento di cui all'art 8 comma 1, dei decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'inagibilità del fabbricato deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinario o straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili quei fabbricati nei quali ricorrano le seguenti condizioni

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) struttura verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lezioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza, sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.). Ove il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, e risultino inagibili o inabitabili solo alcune di esse. le riduzioni d'imposta si applicheranno solo a quelle unità inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

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Art. 5 .- VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

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Art. 6 .- DICHIARAZIONE E DENUNCIA DI VARIAZIONE

Alfine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Conseguentemente sono eliminato:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione , di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;

2) la sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art.14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

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Art. 7 .- COMUNICAZIONE

E' introdotto l'obbligo dei contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro tre mesi dall'avvenuta modificazione. La comunicazione non assume il valore dì dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso dei comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

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Art. 8 .- SANZIONE PER OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE

Per la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui all'art 7 si applicala sanzione da

lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.

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Art. 9 .- TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui, si riferisce l'imposizione

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Art. 10 .- DISPOSIZIONI PER GLI ANNI PREGRESSI

Ai sensi del comma 3 dell'art.59 del D. lgs.446/97 è stabilita per gli anni pregressi l'eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni.

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Art. 11 .- VERSAMENTI

I versamenti relativi all'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, debbono essere effettuati dal contribuente tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria dei Comune o direttamente presso la Tesoreria medesima.

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Art. 12 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Si applica anche per l'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

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Art. 13 .- CASI NON PREVISTI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta

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Art. 14 .- ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi del decreto legge 26 gennaio 1999 n.8 il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999.